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Ratifica
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La mwbaratifica è una delle fasi che portano alla formalizzazione di un mwbqtrattato internazionale fra Stati; nel mwbgdiritto internazionale, è un mwbwistituto giuridico mediante il quale uno mwcaStato fa propri gli effetti di un accordo, di una convenzione o di un trattato concluso dal proprio rappresentante.
Contents
• Note
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Diritto internazionale
La ratifica è una delle quattro fasi che compongono il procedimento mwdain forma solenne, per lo più utilizzato per stipulare i trattati internazionali. Tale procedimento comincia con la fase dei mwdqnegoziati, cui seguono la mwdgfirma o mwdwparafatura, che non vincolano ancora lo Stato ma si limitano a garantire l'autenticità del testo firmato e approvato dai plenipotenziari; vi è poi la ratifica, che avviene con diversi procedimenti interni.
L'ulteriore attività dello Stato rappresentato, per perfezionare la stipula, può chiamarsi ratifica, accettazione, approvazione, notificazione o accessione, ed è compiuta usualmente da un soggetto diverso (organo costituzionale o di diritto interno) dal plenipotenziario: il coinvolgimento del mweqParlamento è una costante, anche se nel mwegRegno Unito la "mwewmadre di tutti i Parlamenti" fino al 2010 disponeva di un potere cognitivo meramente eventuale e, a tutt'oggi, esso è piuttosto ridottocite-ref-1[1] rispetto all'autorizzazione parlamentare alla ratifica presente nelle principali mwgademocrazie moderne.
Esperiti i diversi procedimenti interni avviene lo scambio delle ratifiche, che consente agli Stati contraenti di conoscere gli esiti del processo di adesione al trattato delle controparti. Inoltre, affinché l'applicazione dei mwggtrattati possa essere invocata dinanzi agli organi delle mwgwNazioni Unite, è necessaria la registrazione presso il mwhaSegretariato delle Nazioni Unite.
Oltre a tale procedimento, nel diritto internazionale classico si ha anche un mwhgprocedimento in forma semplificata che si limita ad attribuire alla firma dei mwhwplenipotenziari piena volontà vincolante dello Stato. Gli accordi in forma semplificata vedono lo stesso negoziatore impegnare lo Stato con la sola firma ovvero con lo “scambio di strumenti” (note o lettere)cite-ref-2[2]; anche in tali casi, comunque, la successiva notifica successiva tra i ministeri degli esteri degli Stati firmatari svolge le funzioni di pubblicità proprie dello scambio delle ratifiche, oltre a sanare spesso l'assenza di credenziali specifiche del plenipotenziario.
Diritto italiano
Nell'mwjgordinamento giuridico mwjwitaliano la ratifica avviene tramite un atto presidenziale che, in alcuni casi, deve essere autorizzato con mwkalegge del mwkqparlamento. L'adempimento di prescrizioni costituzionali interne comporta, ai sensi dell'articolo 80 della mwkgCostituzione italiana, che la ratifica del Capo dello Stato sia preceduta dall'autorizzazione - data dal Parlamento per legge - per trattati internazionali “che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”cite-ref-3[3].
Non bisogna dimenticare, però, che ogni atto presidenziale, mwmaex art. 89 della mwmqCostituzione italiana, richiede, ai fini della sua validità formale, la mwmgcontrofirma ministeriale. Da ciò si deduce chiaramente che la competenza a ratificare non è sostanzialmente del mwmwPresidente della Repubblica, ma è invece del mwnapotere esecutivo che, su impulso del Ministro competente, propone al Presidente la ratifica dei vari trattati.
Un eventuale rinvio mwngsine die da parte del Governo, volto a ritardare la ratifica di un trattato, qualora non sia suffragato da un'eguale volontà del mwnwParlamento che abbia già autorizzato la ratifica, potrebbe comportare un conflitto tra poteri: una modalità di sua soluzione potrebbe essere l'utilizzo delle tipiche sanzioni derivanti dal controllo parlamentare sull'mwoaesecutivo, ad esempio, presentando una mwoqmozione di sfiducia.
Unione europea
La ratifica da parte di ogni Stato membro è necessaria per l'entrata in vigore di un trattato, stipulato dall'Unione con Stati terzi a nome di tutti gli Stati membricite-ref-4[4].
Diverso è il caso in cui gli stessi organi di un'mwqqorganizzazione internazionale fungono da conferenza diplomatica e stipulano accordi internazionali tra gli Stati parte: nel caso della mwqgComunità economica europea avvenne per l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al mwqwParlamento europeo a mwrasuffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976cite-ref-5[5].
Altre tipologie giuridiche
L'istituto della ratifica è conosciuto anche da altre branche del diritto.
In diritto amministrativo, la ratifica si ha quando l'organo competente fa proprio un atto emesso da un organo incompetente.
La ratifica civilistica deriva invece dalla rappresentanza senza poteri, la quale si distingue in difetto di rappresentanza e in eccesso di potere: è proprio qui che interviene la ratifica, regolata dall'art. 1399 del mwtwcodice civile italiano.
Note
cite-note-11. ↑ mwvg(mwvwmwwaENmwwq) mwwgA. Horne and D. Gracia, mwwwTreaty Scrutiny – A Brave New Frontier for Parliament, U.K. Const. L. Blog (18th March 2020).
cite-note-22. ↑ Marchisio, mwxwSulla competenza del Governo a stipulare in forma semplificata i trattati internazionali, in mwyaRivista di diritto internazionale, 1975.
cite-note-33. ↑ E. Palazzolo, mwzaOrdinamento costituzionale e formazione dei trattati internazionali, Milano 2003.
cite-note-44. ↑ Il caso del mwaaCETA rientra in questa tipologia di accordi, tipologia che avrebbe incluso, se concluso, anche il mwaqTrattato transatlantico sul commercio e gli investimenti.
cite-note-55. ↑ «La peculiarità della veste in cui agivano i componenti del Consiglio delle Comunità europee fu tale che la decisione recava soltanto la raccomandazione agli Stati membri, mentre il contenuto della raccomandazione era nell’atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976. Tale peculiarità si ripercosse nel meccanismo di mwbqadattamento seguito nel nostro ordinamento: se si fosse considerato l’atto di Bruxelles un accordo in forma semplificata, vi mwbgsarebbe dovuto essere solo un ordine interno di esecuzione; ma la materia era lungi dal fuoriuscire dall’ambito per il quale l’articolo 80 Cost. prescrive la forma solenne di stipula delle obbligazioni internazionali. Ecco perché il Ministero degli esteri prescelse la formula della legge meramente formale, che, dopo l’esame parlamentare (relatore alla camera mwbwAldo Moro), sfociò nella legge 6 aprile 1977, n. 150: essa conteneva sì l’ordine di esecuzione dell’atto del 20 settembre 1976, ma non l’autorizzazione alla ratifica, non essendovi propriamente alcun trattato internazionale cui apporre la firma del mwcaCapo dello Stato. Il titolo della legge fu perciò un più anodino “Approvazione ed esecuzione dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti dell’assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data”; all’articolo 1, di conseguenza, non vi fu la consueta formula “è autorizzata la ratifica dell’atto…”, ma semplicemente “è approvato l’atto…”»: G. Buonomo, mwcqLe incompatibilità (per ora inviate per motivi di salute) che bloccano l'ingresso al Parlamento europeo, Diritto e Giustizia (ed. mwcgon line), 2/8/2003.
Collegamenti esterni